Sez. L, Sentenza n. 1757 del 19/02/1988 (Rv. 457749 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - INABILI AL LAVORO: RICOVERO - PROVVIDENZA IN FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI - ACCERTAMENTO - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO - PROPONIBILITÀ - CONDIZIONI - CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ EX ART. 443 COD. PROC. CIV. - VERIFICAZIONE - DINIEGO DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI MINORAZIONE PRONUNCIATO DALLA COMMISSIONE REGIONALE - CONSEGUENZA - DOMANDA GIUDIZIALE, NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DELL'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO E DI QUELLO ECONOMICO - PROPONIBILITÀ.*
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - INABILI AL LAVORO: RICOVERO - PROVVIDENZA IN FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI - ACCERTAMENTO - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO - PROPONIBILITÀ - CONDIZIONI - CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ EX ART. 443 COD. PROC. CIV. - VERIFICAZIONE - DINIEGO DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI MINORAZIONE PRONUNCIATO DALLA COMMISSIONE REGIONALE - CONSEGUENZA - DOMANDA GIUDIZIALE, NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DELL'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO E DI QUELLO ECONOMICO - PROPONIBILITÀ.*
Con riguardo alle provvidenze previste in favore dei mutilati ed invalidi civili dal d.l. 30 gennaio 1971 n. 5, convertito nella legge 30 marzo 1971 n. 118, provvidenze il cui accertamento - riguardando posizioni di diritto soggettivo - è devoluto al giudice ordinario ed è proponibile, ai sensi dell'art. 22 del cit. Decreto, solo dopo la definizione del procedimento amministrativo innanzi alle commissioni sanitarie provinciali e regionali (per l'accertamento dei requisiti di minorazione ex artt. 8 e 9), nonché dopo il procedimento innanzi ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza ed al ministero dell'interno (per l'accertamento degli ulteriori requisiti attinenti alla situazione economica ex artt. 14 e 15), la condizione di procedibilità prevista dall'art. 443 cod. proc. civ. deve ritenersi verificata con la decisione definitiva della suddetta commissione regionale, ove questa abbia negato la sussistenza delle condizioni di minorazione di cui all'art. 2 legge n. 118 cit., rendendo così inutile e quindi improseguibile il procedimento per l'accertamento delle condizioni economiche necessarie per il conseguimento del diritto vantato. In tal caso l'istante può domandare nel giudizio proposto nei confronti del ministero dell'interno, quale unico obbligato ad erogare la prestazione assistenziale, e non già nei confronti della regione (che è priva di legittimazione passiva anche dopo il trasferimento delle suddette commissioni sanitarie all'organizzazione regionale), l'accertamento non solo della sussistenza del requisito sanitario, ma anche di quello economico e quindi il giudice adito non deve limitarsi ad accertare lo stato di infermità concretante quello di Invalidità civile, ma può dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione del beneficio assistenziale. (V 7107/87, mass n 455262; (V 6192/87, mass n 454489).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/01/1971 num. 5, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 8, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 9, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 14, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)