Sez. U, Sentenza n. 2616 del 20/07/1968 (Rv. 335109 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLI DI PREFETTURA IN SEDE DI GIURISDIZIONE CONTABILE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CONTROVERSIE - COMPETENZA DELLA CORTE DEI CONTI QUALE GIUDICE DI PRIMO GRADO - DECISIONI - IMPUGNAZIONE - APPELLO ALLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLI DI PREFETTURA IN SEDE DI GIURISDIZIONE CONTABILE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CONTROVERSIE - COMPETENZA DELLA CORTE DEI CONTI QUALE GIUDICE DI PRIMO GRADO - DECISIONI - IMPUGNAZIONE - APPELLO ALLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESCLUSIONE.*
Dichiarata l'illegittimita costituzionale dei consigli di prefettura in Sede di giurisdizione contabile (sent. Corte cost. N. 55 del 1966), delle controversie, gia devolute ai predetti consigli, deve conoscere, secondo l'attuale ordinamento, la Corte dei conti quale giudice di primo grado, con appello, avverso le sue decisioni, alle Sezioni riunite della Corte medesima, a norma dell'art. 67 del tu 12 luglio 1934, n 1214, esclusa la giurisdizione del giudice ordinario.*
Riferimenti normativi: Legge 12/07/1934 num. 1214 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)