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Sez. 3, Sentenza n. 71 del 22/01/1968 Ud. (dep. 15/03/1968) Rv. 107212 - 01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICE - COLLEGIALE -SUPPLENZE DI MAGISTRATO NEGLI ORGANI GIUDIZIARI COLLEGIALI -DIVIETO D'INTERVENTO IN CIASCUNA SEZIONE DI PIU DI UN COMPONENTE ESTRANEO AL COLLEGIO - NOZIONE DI COLLEGIO - SUSSISTENZA DELLA LIMITAZIONE SOLO PER I MAGISTRATI ESTRANEI ALL'ORGANO COLLEGIALE.*
Stato
decisa il 1968-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/107212-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICE - COLLEGIALE -SUPPLENZE DI MAGISTRATO NEGLI ORGANI GIUDIZIARI COLLEGIALI -DIVIETO D'INTERVENTO IN CIASCUNA SEZIONE DI PIU DI UN COMPONENTE ESTRANEO AL COLLEGIO - NOZIONE DI COLLEGIO - SUSSISTENZA DELLA LIMITAZIONE SOLO PER I MAGISTRATI ESTRANEI ALL'ORGANO COLLEGIALE.*

L'art.97 dell'ordinamento giudiziario, che disciplina le supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali, all'ultimo comma, vieta l'intervento in ciascuna Sezione di piu di un supplente estraneo al collegio, e per collegio deve intendersi non la Sezione, ma l'organo giudiziario collegiale indicato nel primo comma, cioe la Corte o il tribunale che siano costituiti in Sezioni pertanto la detta limitazione deve essere riferita ai magistrati estranei a ciascuna Corte o a ciascun tribunale che vengono destinati in supplenza a tali uffici a norma degli artt.105 e 108 dell'ordinamento giudiziario. La disciplina delle supplenze, per quanto riguarda il numero delle sostituzioni con magistrati appartenenti allo stesso o a diverso ufficio, non e stata sostanzialmente mutata dall'art.2 d. lgt.3 maggio 1945, n.232 (le cui Disposizioni sono state prorogate dalla l.5 marzo 1951, n 190 e ribadite dall'art 63 DPR 16 settembre 1958 n 916), il quale, in parziale deroga all'art.97 dell'ordinamento giudiziario, ha attribuito ai soli presidenti delle corti, nei casi in esso previsti, la facolta di provvedere alle supplenze anche con magistrati di grado inferiore, appartenenti allo stesso o ad altri uffici del distretto. Tale norma, infatti, consentendo di provvedere alle supplenze anche con magistrati di grado inferiore appartenenti a qualsiasi ufficio del distretto, ha lasciata inalterata la precedente disciplina per quanto riguarda la facolta di destinare in supplenza ad una Sezione piu magistrati di altre Sezioni (supplenza interna) e il divieto di destinarvi piu di un magistrato estraneo all'ufficio (supplenza esterna). (Conf.103182, anno 1967 contra 106427, anno 1968, 103022, anno 1967).*

Riferimenti normativi: DPR 16/09/1958 num. 916 art. 63 CORTE COST., Legge 05/03/1951 num. 190 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 03/05/1945 num. 232 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 108, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 105 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)