Sez. U, Ordinanza n. 16568 del 16/07/2009 (Rv. 609263 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Concessione di un'area non demaniale nè rientrante nel patrimonio indisponibile - Attività materiale posta in essere dal concessionario - Azione possessoria da parte di colui che assuma di avere subito uno spoglio - Giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La cognizione sull'azione possessoria intrapresa da chi assuma di avere subito uno spoglio a causa dell'attività materiale posta in essere da un privato che abbia ottenuto da un comune, a fronte di un corrispettivo annuo, la concessione in uso di un'area non demaniale e non rientrante nel patrimonio indisponibile dell'ente - nella specie per essere utilizzata come "parcheggio a servizio di officina privata" - , non appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, ma è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la controversia non attiene neppure astrattamente all'esercizio di poteri autoritativi da parte della P.A.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)