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Sez. L, Sentenza n. 8038 del 03/06/2002 (Rv. 554845 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE | Cessazione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova - Onere probatorio del datore di lavoro - Contenuto - Esistenza di un atto scritto anteriore o contestuale all'inizio del rapporto - Necessità.
Stato
decisa il 2002-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554845-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE

Il datore di lavoro che, nella incontroversa esistenza del rapporto di lavoro, ne sostenga la cessazione per negativo esito della prova, ha l'onere di provare, ex art. 2967, secondo comma, cod. civ., l'esistenza di un valido patto di prova; a tal fine è necessario che il patto risulti da atto scritto, anteriore o contestuale all'inizio del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)