Sez. L, Sentenza n. 2555 del 07/02/2006 (Rv. 587050 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Mutamento delle modalità attuative nel tempo di operatività della cassa integrazione - Garanzie ex art.4 della legge n.223 del 1991 - Estensione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Una lettura logico-sistematica del disposto dell'art.4 della legge n.223 del 1991, accompagnata da una doverosa presa d'atto che la scansione procedimentale regolata da detta disposizione risponde alla duplice funzione di porre le organizzazioni sindacali in condizione di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare ai lavoratori un minimo di tutela, impone l'applicazione di detta norma e l'estensione dell'apparato garantistico da esso fornito anche alle fattispecie in cui nel tempo di operatività della cassa integrazione se ne mutano le modalità attuative, come i criteri di scelta e la durata della sospensione dei singoli rapporti.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)