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Sez. 1, Sentenza n. 7048 del 22/06/1995 (Rv. 493006 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE | Cancelliere - Sottoscrizione dell'ingiunzione - Omissione - Nullità - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493006-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE

La mancanza della sottoscrizione del cancelliere dell'ingiunzione fiscale, resa esecutoria dal Pretore, non determina la nullità dell'atto, atteso che la vidimazione, di cui all'art. 2, secondo comma, r.d. 14 aprile 1910 n. 639 (recante il T.U. delle disposizioni sulle entrate patrimoniali dello Stato), è un atto di controllo preventivo, che non perde la sua natura di atto (oggettivamente) amministrativo per il fatto di essere affidato ad un organo giudiziario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)