((Diritto del minore ad una famiglia))
Testo in vigore al
Art. 15
1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilita' del minore e' dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
2) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilita' ad ovviarvi;
3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilita' dei genitori.
2. La dichiarazione dello stato di adottabilita' del minore e' disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nonche' il rappresentante dell'istituto presso cui il minore e' ricoverato o la persona cui egli e' affidato. Deve essere, parimenti, sentito il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di eta' inferiore.
3. Il decreto e' notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17.
4. Il tribunale per i minorenni nomina, se necessario, un tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.
Art. 16
1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilita', dichiara che non vi e' luogo a provvedere.
2. Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 15.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art. 17
1. Il pubblico ministero, i genitori, i parenti indicati nell'articolo 12, primo comma, il tutore possono proporre ricorso avverso il provvedimento sullo stato di adottabilita' dinanzi allo stesso tribunale che lo ha pronunciato, entro trenta giorni dalla notificazione.
2. A seguito della opposizione, il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale al minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione dinanzi al tribunale da tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso, disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonche' la convocazione per l'udienza fissata delle persone indicate nel penultimo comma dell'articolo 15.
3. All'udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate, nonche' quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza; questa deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero, all'opponente e al curatore speciale del minore.
4. Avverso la sentenza il pubblico ministero, l'opponente o il curatore speciale possono con ricorso proporre impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica, dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello, la quale, sentiti il ricorrente e il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nel penultimo comma dell'articolo 15, ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide nei modi stabiliti nel precedente comma.
5. Avverso la sentenza della corte d'appello e' ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione.
Art. 18
1. La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilita' e' trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso.
2. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto di adottabilita' e' divenuto definitivo. A questo effetto, il cancelliere del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.
Art. 19
1. Durante lo stato di adottabilita' e' sospeso l'esercizio della potesta' dei genitori.
2. Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove gia' non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
Art. 20
1. Lo stato di adottabilita' cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore eta' da parte dell'adottando.
Art. 21
1. Lo stato di adottabilita' cessa altresi' per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, successivamente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 15.
2. La revoca e' pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.
3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilita' non puo' essere revocato.
Capo III. Dell'affidamento preadottivo
Art. 22
1. I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilita' ad adottare piu' fratelli. E' ammissibile la presentazione di piu' domande anche successive a piu' tribunali per i minorenni, purche' in ogni caso se ne dia comunicazione. I tribunali cui la domanda e' presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresi' essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo due anni dalla presentazione e puo' essere rinnovata.
2. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma seguente e sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
3. Le indagini dovranno riguardare in particolare l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore.
4. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di eta' inferiore, omessa ogni altra formalita' di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalita'. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.
5. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini.
6. Non puo' essere disposto l'affidamento di uno solo di piu' fratelli, tutti in stato di adottabilita', salvo che non sussistano gravi ragioni.
7. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero ed al tutore.
8. Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo, e' trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 18.
9. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi locali.
Art. 23
1. L'affidamento preadottivo e' revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, quando si rivelano gravi difficolta' di idonea convivenza.
2. Il provvedimento relativo alla revoca e' adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato.
3. Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di eta' inferiore, gli affidatari, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza. Deve procedersi ad ogni opportuno accertamento ed indagine.
4. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore.
5. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo, divenuto definitivo, e' annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 18.
6. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10.
7. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art. 24
1. Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.
2. La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.
Capo IV. Della dichiarazione di adozione
Art. 25
1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilita', decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di eta' inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalita' di procedura, provvede sull'adozione con decreto motivato in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.
3. Nell'interesse del minore il termine di cui al primo comma puo' essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, puo' essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione puo' essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
6. Il decreto che decide sull'adozione e' comunicato al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10.
8. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art. 26
1. Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'adozione entro trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.
2. La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 25, primo comma, effettuato ogni altro accertamento e indagine opportuni, decide in camera di consiglio, con decreto motivato.
3. Avverso il decreto della corte d'appello e' ammesso, entro trenta giorni, ricorso in Cassazione per violazione di legge.
4. Il provvedimento che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, e' trascritto a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, sul registro di cui all'articolo 18 e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.
Art. 27
1. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
2. Se l'adozione e' disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.
3. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.
Art. 28
1. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternita' e alla maternita' del minore e della annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 26.
2. L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorita' giudiziaria.
Titolo III. Dell'adozione internazionale
Capo I. Dell'adozione di minori stranieri
Art. 29
1. Per i provvedimenti di adozione di minori stranieri e' competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo di residenza degli adottanti o affidatari.
2. Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero e' competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo dell'ultimo domicilio dei coniugi; in mancanza di precedente domicilio e' competente il tribunale per i minorenni di Roma.
Art. 30
1. I coniugi i quali intendano adottare un minore straniero debbono richiedere al tribunale per i minorenni del distretto la dichiarazione di idoneita' all'adozione.
2. Il tribunale, previe adeguate indagini, accerta la sussistenza dei requisiti previsti nell'articolo 6. Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero il tribunale potra' avvalersi delle autorita' diplomatiche e consolari e dei servizi locali delle localita' dove gli adottanti sono vissuti in Italia.
3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono emessi in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, e sono impugnabili ai sensi degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile.
Art. 31
1. L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici e' consentito quando vi sia provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del minore emesso da una autorita' straniera nei confronti di cittadini italiani residenti in Italia o nello Stato straniero, o altro provvedimento in materia di tutela e degli altri istituti di protezione dei minori. L'autorita' consolare del luogo ove il provvedimento e' stato emesso dichiara che esso e' conforme alla legislazione di quello Stato.
2. L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici e' altresi' consentito quando vi sia nulla osta, emesso dal Ministro degli affari esteri d'intesa con quello dell'interno.
Art. 32
1. Il tribunale per i minorenni dichiara l'efficacia nello Stato di provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente quando accerta:
a) che e' stata emanata, in precedenza, la dichiarazione di idoneita' dei coniugi adottanti, ai sensi dell'articolo 30;
b) che il provvedimento straniero e' conforme alla legislazione dello Stato che lo ha emesso;
c) che il provvedimento straniero non e contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori.
2. La dichiarazione di efficacia e' emessa in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero. Avverso la decisione del tribunale e' ammesso ricorso per Cassazione.
Art. 33
1. Il provvedimento emesso da un'autorita' straniera non puo' essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione se non risulta comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno un anno.
2. Ove il provvedimento non preveda l'affidamento preadottivo o comunque questo non sia stato effettuato, esso e' dichiarato efficace come affidamento preadottivo. In tal caso, dopo un anno di permanenza del minore in Italia presso gli adottanti, il tribunale per i minorenni competente pronuncia il decreto di cui all'articolo 25.
3. Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo e negli altri casi in cui il provvedimento straniero non possa essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione, il tribunale applica l'articolo 37, dandone comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di appartenenza del minore.
Art. 34
1. Il nulla osta di cui al secondo comma dell'articolo 31 e' concesso, su richiesta di coniugi forniti della dichiarazione di idoneita' all'adozione, quando nell'ordinamento dello Stato di provenienza del minore non sia prevista l'emanazione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 31, qualora sussistano motivi di esclusivo interesse del minore stesso all'ingresso nello Stato a scopo di adozione.
2. Il nulla osta e' concesso anche nel caso in cui per eventi bellici, calamita' naturali o altri eventi di carattere eccezionale, non sia possibile l'emanazione del provvedimento anzidetto.
3. Il nulla osta non puo' essere concesso in mancanza di autorizzazione all'espatrio del minore a scopo di adozione o di affidamento da parte dell'autorita' dello Stato di provenienza competente secondo l'attestazione dell'autorita' consolare e tenuto conto delle circostanze indicate nei commi precedenti, a provvedere in merito alla protezione dei minori e alla salvaguardia dei loro diritti.
4. Il tribunale per i minorenni accerta la sussistenza dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, acquisisce ogni possibile notizia in ordine alla situazione del minore e ne dichiara lo stato di adottabilita' disponendone l'affidamento preadottivo ai coniugi richiedenti.
5. Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo, il tribunale applica l'articolo 37.
Art. 35
1. E' fatto divieto alle autorita' consolari italiane di concedere il visto per l'ingresso nello Stato e agli uffici di polizia di frontiera di consentire l'introduzione di stranieri minori degli anni quattordici a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 31.
2. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore degli anni quattordici, al quale non viene consentito l'ingresso in Italia per l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 31, provvedono a proprie spese al rimpatrio immediato del minore nel paese di origine.