Sez. 5, Ordinanza n. 24673 del 13/09/2024 (Rv. 672156-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Cessione del credito IVA derivante da una prestazione di un servizio reso in favore di uno dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Operazione di factoring - Conseguimento del corrispettivo da parte del cedente - Versamento IVA - Cessazione del regime di sospensione - Pagamento del debitore ceduto in favore del factor - Necessità - Esclusione. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE - In genere. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI - In genere.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di IVA, la cessione del credito derivante dalla prestazione di un servizio, reso in favore di uno dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, nell'ambito di un'operazione di factoring, e il conseguimento del corrispettivo da parte del cedente determinano la cessazione del regime di sospensione del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, al cui versamento il soggetto passivo è, pertanto, tenuto, senza dover attendere il pagamento del debitore ceduto in favore del factor.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)