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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 239 del 1992

Decisione
decisa il 1992-05-18, depositata il 1992-05-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:239
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 18273

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Pensioni INPS
  • Pensioni di riversibilità erogate dal fondo speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri
  • Mancata previsione della integrazione al minimo nel caso di cumulo con pensione diretta erogata dalla gestione speciale per gli artigiani
  • Prospettata violazione del principio di uguaglianza attese le pronunce di illegittimità costituzionale relative a norme che vietavano l'integrazione al minimo in fattispecie analoghe a quella in esame
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'. - S. n. 165/1992.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1991 dal Pretore di Lanciano nel procedimento civile vertente tra Assunta Lanci ed I.N.P.S., iscritta al n. 743 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui la ricorrente, titolare di pensione diretta di vecchiaia erogata dalla Gestione speciale per gli artigiani, aveva richiesto l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità che le veniva corrisposta dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il Pretore di Lanciano, con ordinanza emessa l'8 novembre 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui, malgrado le numerose decisioni della Corte costituzionale in materia, preclude detta integrazione;
punto 2
Considerato che la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima in parte qua da questa Corte con sentenza n. 165 del 1992; che, pertanto, la proposta questione è manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Lanciano con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992. Il cancelliere: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze