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Sez. 1, Sentenza n. 4343 del 10/08/1995 Cc. (dep. 20/08/1995) Rv. 202916 - 01

Nullità processuali - Nullità di ordine generale - Nullità a regime intermedio - Deducibilità | Esame di persona nei riguardi della quale sono condotte le investigazioni - Intervento della difesa - Mancata attuazione delle disposizioni relative - Nullità a regime intermedio - Deducibilità da parte di colui nei cui confronti sono state rese dichiarazioni indizianti - Ammissibilità - Esclusione - Declaratoria di ufficio - Possibilità.
Stato
decisa il 1995-08-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202916-01

Nullità processuali - Nullità di ordine generale - Nullità a regime intermedio - Deducibilità

La nullità di ordine generale a regime intermedio, risultante dal combinato disposto degli artt. 178, lett. c) e 180 cod. proc. pen., derivante dalla mancata attuazione delle norme concernenti l'intervento della difesa all'esame della persona nei cui riguardi sono condotte le investigazioni, non può essere dedotta da parte diversa dall'esaminato, quale colui nei cui confronti sono state rese dichiarazioni indizianti, salvo l'intervento officioso nei termini e nei tempi previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)