diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 448 del 1994

Decisione
decisa il 1994-12-12, depositata il 1994-12-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:448
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 21037

  • Impiego pubblico
  • Indennità di buonuscita E.N.P.A.S.
  • Liquidazione
  • Prevista subordinazione, prima della legge 29 aprile 1976, n. 177, al conseguimento del diritto a pensione
  • Lamentata violazione del principio di eguaglianza, nonché dei diritti dei lavoratori alla retribuzione e alla tutela previdenziale
  • Possibile incidenza, sul processo di provenienza, di sopravvenuta sentenza del consiglio di stato
  • Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Leggi la massima
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' affinché, in relazione a sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato con la quale, in sede di appello, è stato riconosciuto il diritto degli interessati alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita, valuti la eventuale incidenza di tale pronuncia sul giudizio innanzi a lui pendente, segnatamente sotto il profilo della perdurante rilevanza o meno della sollevata questione. - Su altro caso di restituzione degli atti al giudice 'a quo' in seguito a fatti sopravvenuti di rilievo processuale, O. n. 65/1991. red.: S.P.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 48, primo comma, del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 (Approvazione del nuovo testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza), 12, primo comma, numero 4, della legge 19 gennaio 1942, n. 22 (Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali), e dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui prevedevano, anteriormente all'entrata in vigore della legge 29 aprile 1976, n. 177, la subordinazione del diritto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S. al conseguimento del diritto a pensione, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Billo Laura, vedova Maschi, ed altri contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 793 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di costituzione di Billo Laura ed altri; Udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza emessa il 20 febbraio 1992 (R.O. n. 793 del 1992), sui ricorsi riuniti promossi dagli eredi del professor Maschi e dal professor Biscottini, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dell'art. 48, primo comma, del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, dell'art. 12, primo comma, numero 4, della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui prevedevano, anteriormente all'entrata in vigore della legge 29 aprile 1976, n. 177, la subordinazione del diritto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S. al conseguimento del diritto a pensione; che il giudice a quo ha contestualmente rigettato, con sentenza, la domanda principale dei ricorrenti, che, per il servizio prestato, dai professori Maschi e Biscottini, prima presso università statali e, successivamente, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, avevano dedotto che l'indennità di buonuscita dovesse essere riliquidata dall'E.N.P.A.S. sulla base dello stipendio spettante all'atto della definitiva cessazione dal servizio, e, in parte, anche quella subordinata, con la quale i ricorrenti avevano chiesto che le somme corrisposte dall'E.N.P.A.S. fossero maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per il ritardo nella loro erogazione, rispetto alla data del passaggio dall'una all'altra università; che, nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale, si sono costituite le parti private, sostenendo la fondatezza della questione di legittimità costituzionale; che, successivamente, la difesa delle parti private - nel produrre in giudizio copia autentica della sentenza del Consiglio di Stato del 27 maggio 1994, con la quale, in sede di appello, è stato riconosciuto il diritto degli interessati alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita, previa ricongiunzione dei servizi resi nell'università statale e nell'Università Cattolica del Sacro Cuore - ha chiesto che la questione stessa sia dichiarata inammissibile, per sopravvenuta irrilevanza;
punto 2
Considerato che, in relazione alla richiamata sentenza del Consiglio di Stato, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare la eventuale incidenza della pronunzia sul giudizio innanzi a lui pendente, segnatamente sotto il profilo della perdurante rilevanza o meno della questione sollevata (in tal senso, v. ordinanza n. 65 del 1991);

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VARI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze