Sez. 2, Sentenza n. 26462 del 06/07/2005 Cc. (dep. 18/07/2005) Rv. 231960 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - restituzione - IN GENERE | Mancanza della prova dell'altruità della cosa - Domanda avanzata dal possessore prosciolto - Favor possessionis - Ammissibilità.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - restituzione - IN GENERE
Per l'accoglimento della domanda di restituzione delle cose sequestrate, avanzata dal possessore prosciolto, nel caso in cui manchi la prova dell'altruità delle cose e non vi siano state domande di restituzione da parte di altri soggetti, non occorre la prova positiva dello "ius possidendi" in capo al richiedente, ma è sufficiente il "favor possessionis".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 264, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)