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Sez. 6, Sentenza n. 4161 del 18/04/1972 Ud. (dep. 13/06/1972) Rv. 121333 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - ACCUSA CALUNNIOSA FORMULATA DALL'IMPUTATO A SCOPO DIFENSIVO - COSIDETTÒ DIRITTO DI MENTIRÈ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121333-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - ACCUSA CALUNNIOSA FORMULATA DALL'IMPUTATO A SCOPO DIFENSIVO - COSIDETTÒ DIRITTO DI MENTIRÈ - LIMITI.*

Il delitto di calunnia si verifica per il solo fatto di avere l'agente determinato la possibilita di un'Azione giudiziaria a carico di una persona che sia innocente, a nulla rilevando che la falsa incolpazione sia stata fatta dall'imputato in un esposto all'autorita o nell'interrogatorio per difendersi dall'accusa. Infatti, se nel nostro ordinamento giuridico l'imputato non e tenuto a riconoscere la propria colpevolezza, ed ha il diritto, nella piu ampia estensione, di attenuare o di negare, anche con il mendacio, la propria colpa, non puo, nell'Esercizio di tale diritto, superare i limiti posti dalla legge mettendo altri in pericolo di subire un procedimento penale con accuse consapevolmente false. (V 118523, anno 1971).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)