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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 197 del 1983

Decisione
decisa il 1983-06-23, depositata il 1983-06-29
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:197
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14235

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Riproposizione di questione già sollevata dal giudice a quo e dichiarata non fondata
  • Manifesta inammissibilità
  • Fattispecie in materia di amnistia e indulto.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c, d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto) e della legge 3 agosto 1978, n. 405 (legge di delegazione), in riferimento agli artt. 55 e ss., 70 e ss., 79 e ss., 83 e ss., 101 e ss. e 3 Cost. in quanto, essendo stata riproposta con l'ordinanza di rinvio una questione di legittimità costituzionale già sollevata dallo stesso giudice con l'ordinanza 19 gennaio 1978, e dalla Corte dichiarata infondata, la Corte non può di nuovo pronunciarsi sulla stessa questione in considerazione del principio ne bis in idem. - S. n. 140/1973.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto) e della legge 3 agosto 1978, n. 405 (legge di delegazione), promosso con ordinanza emessa il 30 agosto 1980 dal pretore di Nardò nel procedimento penale a carico di Rubino Gina ed altro, iscritta al n. 800 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 1981; udito, nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Oronzo Reale.
punto 1
Ritenuto che il pretore di Nardò, con ordinanza 30 agosto 1980, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 e della legge 3 agosto 1978, n. 405, con riferimento agli artt. 55 e ss., 70 e ss. 79 e ss., 83 e ss., 101 e ss., e 3 della Costituzione.
punto 2
Considerato che, come lo stesso giudice a quo dichiara nell'ordinanza di rinvio, viene riproposta, nel corso dello stesso giudizio, una questione di legittimità che dallo stesso giudice era stata sollevata, con l'ordinanza 19 gennaio 1978, e da questa Corte dichiarata infondata con la sentenza n. 49 del 1980; che in considerazione del principio del ne bis in idem la riproposta questione risulta manifestamente inammissibile, in conformità a quanto questa Corte aveva già ritenuto con l'ordinanza n. 140 del 1973.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile la questione proposta con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze