Sez. L, Sentenza n. 1914 del 19/03/1986 (Rv. 445175 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - ASSOCIAZIONI DI LAVORATORI AUTONOMI O PARASUBORDINATI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL SINDACATO DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - ASSOCIAZIONI DI LAVORATORI AUTONOMI O PARASUBORDINATI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL SINDACATO DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE.*
La ratio dello statuto dei lavoratori - il quale direttamente si occupa solo dei prestatori d'opera subordinati - non si estende fino a ricomprendere tra i destinatari della tutela a questi e alle loro associazioni accordata dall'art. 28, oltre ai lavoratori parasubordinati ed ai relativi Sindacati, anche le associazioni di lavoratori autonomi che possano solo in parte, ancorché in larga misura, assumere posizione di parasubordinazione. (nella specie, la S.C. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del merito che aveva negato l'applicabilità dello statuto di lavoratori, e delle norme di repressione dell'attività antisindacale, in favore del Sindacato degli agenti di Assicurazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)