diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 210 del 1989

Decisione
decisa il 1989-04-12, depositata il 1989-04-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:210
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15351

  • Tribunali militari
  • Giudici non togati
  • Responsabilità civile
  • Verbalizzazione delle decisioni collegiali
  • Conoscibilità
  • Mancata previsione di un organo di autogoverno
  • Conseguente lamentata incidenza sui principi di indipendenza e imparzialità del giudice
  • Restituzione degli atti.
Leggi la massima
Restituzione degli atti al giudice remittente affinché, alla luce della sopravvenuta legge 30 dicembre 1988, n. 561 (istitutiva del Consiglio della magistratura militare, organo d'autogoverno dei magistrati militari) proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione nel giudizio di provenienza. Avvertendosi altresì che con la sentenza n. 41/1989, la Corte ha già risolto nel senso della non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative alla disciplina della responsabilità civile dei giudici non togati chiamati a far parte dei tribunali militari.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, n. 1, del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare); degli artt. 1, capoverso, e 2, commi primo e secondo della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace) e degli artt. 2, 7, 9 e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promossi con ordinanze emesse il 23 giugno 1988 (2 ordinanze) e il 26 maggio 1988 (2 ordinanze) dal Tribunale militare di La Spezia, iscritte rispettivamente ai nn. 726, 758, 777 e 778 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 50, 51, prima serie speciale, dell'anno 1988 e n.1, prima serie speciale dell'anno 1989; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale militare di La Spezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.1, primo comma, n.1, regio decreto 9 settembre 1941 n.1022, capoverso, e 2, primo e secondo comma, legge 7 maggio 1981 n.180; 2, 7, 9 e 16 legge 13 aprile 1988 n.117, assumendo la violazione degli artt. 101, 103 e 108 della Costituzione, per l'omessa previsione di di un organo di autogoverno della magistratura militare e, in particolare, per la mancanza delle garanzie d'indipendenza dei giudici non togati dal potere esecutivo, tanto più grave in quanto la legge sulla responsabilità civile dei magistrati permetterebbe di svelare il segreto della camera di consiglio, e ciò anche con possibile lesione del principio di imparzialità di giudizio;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 49 del 1989 ha già risolto nel senso della non fondatezza la questione della responsabilità civile dei giudici non togati componenti dei Tribunali militari; che, comunque, con legge 30 dicembre 1988 n. 561 è stato istituito il Consiglio della magistratura militare; che pertanto si rende necessario restituire gli atti all'autorità rimettente affinché valuti, alla stregua della normativa sopravvenuta, l'attuale rilevanza della questione sollevata;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di La Spezia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze