diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 9730 del 21/05/2004 (Rv. 573019 - 01)

CREDITO - RISPARMIO - IN GENERE | Intermediari finanziari - Sanzioni amministrative - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 2004-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573019-01

CREDITO - RISPARMIO - IN GENERE

Anche a seguito della nuova disciplina di cui all'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (così come riformulato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), che ha introdotto un nuovo e generale assetto dei rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi, tra l'altro, quelli afferenti alla vigilanza sul mercato mobiliare, le opposizioni avverso i provvedimenti con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze (già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) irroga, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme relative alla disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria, restano affidate alla cognizione del giudice ordinario (e rientrano nella competenza della corte d'appello), come del resto ribadisce l'art. 1, comma secondo, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, sulla disciplina delle controversie in materia societaria, bancaria e finanziaria.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)