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Sez. 5, Sentenza n. 13465 del 27/07/2012 (Rv. 623504 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotasse) - Terre e rocce da scavo - Disciplina "ratione temporis" applicabile per attività svolte negli anni 1998/1999 - Disciplina di cui all'artt. 8 del d.lgs n. 22 del 1997 come interpretato dall'art. 1 della legge n. 443 del 2001 - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623504-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Ai fini dell'applicabilità alle terre e rocce da scavo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d ecotasse), istituito dall'art. 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il riparto degli oneri probatori tra Amministrazione e contribuente, nella disciplina "ratione temporis" applicabile per attività svolte negli anni dal 2000 al 2004 (art. 8, comma primo, lettera f-bis, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, così come interpretato autenticamente dall'art. 1, commi 17, 18 e 19, della legge 21 dicembre 2001, n. 443), opera nel senso che: a) spetta all'Amministrazione, trattandosi di prova relativa all'esistenza del presupposto per la legittimità dell'imposizione, provare le condizioni per la sussistenza della qualifica di rifiuto, e, quindi, che il detentore si "disfi", "abbia intenzione di disfarsi" o "abbia l'obbligo di disfarsi" del materiale; b) spetta al contribuente, trattandosi di prova relativa ad una causa di esenzione o di esclusione da un determinato tributo, provare l'effettivo riutilizzo dei materiali secondo un progetto ambientalmente compatibile; c) spetta all'Amministrazione, trattandosi di prova relativa alle ragioni di esclusione della deroga al normale regime dei rifiuti, provare l'esistenza di un grado di inquinamento dei materiali superiore ai parametri di legge che ne impedisce il riutilizzo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva escluso la natura di rifiuto nel caso di terra e rocce da scavo, derivanti dai lavori per la realizzazione del sistema dell'alta velocità, ed oggetto di "ricollocazione autorizzata" in discarica, essendo possibile configurabile l'esercizio di un'attività costituente contemporaneamente stoccaggio di materiali e rimodellamento paesaggistico).

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 24 CORTE COST., Legge 21/12/2001 num. 443 art. 1 com. 17 CORTE COST., Legge 21/12/2001 num. 443 art. 1 com. 18 CORTE COST., Legge 21/12/2001 num. 443 art. 1 com. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 8 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)