Statuto speciale per la Sardegna
Testo in vigore al
Art. 31
1. Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il rendimento consuntivo presentati dalla Giunta.
2. L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno solare.
Art. 32
1. Un disegno di legge adottato dal Consiglio regionale e' sottoposto al referendum popolare su deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o da diecimila elettori.
2. Il referendum non e' valido se non Vi partecipa almeno un terzo degli elettori.
3. La maggioranza, nelle materie sottoposte a referendum, si calcola in base ai voti validamente espressi.
4. Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di approvazione di bilanci.
5. Le modalita' di attuazione del referendum sono stabilite con le e regionale.
Art. 33
1. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale e' comunicata al Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali.
2. Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e', promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della. Repubblica non promuove la questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.
3. Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza a assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il GOverno della Repubblica consente, non sono subordinati ai termini sopraindicati Ove il Governo non consenta, si applica il secondo comma dei presente articolo Le leggi sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.
Art. 34
1. Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione.
Art. 35
1. Il Presidente della Giunta regionale e' il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna.
Art. 36
1. Il Presidente della Giunta regionale e' eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti subito dopo la nomina del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di rielezione ha luogo per scrutinato segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa.
Art. 37
1. I componenti della Giunta regionale, preposti al singoli rami dell'amministrazione sono nominati dai Consiglio, si proposta del Presidente della Giunta.
2. La Giunta regionale e' responsabile di fronte al Consiglio. Il voto di sfiducia del Consiglio determina le dimissioni della Giunta.
Art. 38
1. I membri della Giunta regionale hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio, anche se non ne facciano parte.
Art. 39
1. L'ufficio di Presidente della Giunta regionale e di membro della Giunta e' incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.
Art. 40
1. I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianita'.
Art. 41
1. Contro i provvedimenti dei membri della Giunta regionale preposti ai singoli rami dell'amministrazione e dato ricorso alla Giunta, che decide con decreto del suo Presidente.
2. Tale decreto costituisce provvedimento definitivo.
Art. 42
1. Il Consiglio regionale ha facolta' di istituire organi di consulenza tecnica.
Titolo V. Enti locali
Art. 43
1. Le province di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l'attuale struttura di enti territoriali.
2. Con legge regionale possono essere modificate circoscrizioni e le funzioni delle province, in conformita' alla volonta' delle popolazioni di ciascuna delle province interessate espressa con referendum.
Art. 44
1. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici.
Art. 45
1. La, Regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Art. 46
1. Il controllo sugli atti degli enti locali e' esercitato da organi della Regione nei nodi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato.
Titolo VI. Rapporti fra lo stato e regione
Art. 47
1. Il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.
Art. 48
1. Un Rappresentante del Governo sovraintende alle funzioni amministrative dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
Art. 49
1. Il Governo della Repubblica puo' delegare alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico. Queste saranno esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal Presidente della Giunta regionale, che a a tale scopo, potra' richiedere l'impiego delle forze armate.
Art. 50
1. Il Consiglio regionale puo' essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
2. Puo' altresi' essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni ed altra causa, non sia in grado di funzionare.
3. Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato dei Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
4. Col decreto di scioglimento e' nominata una. Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.
5. Il nuovo Consiglio e' convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.
Art. 51
1. Il Consiglio regionale puo' presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione.
2. La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa all'Isola, puo' chiederne la sospensione al Governo della Repubblica il quale, constatata la necessita' e' l'urgenza, puo' provvedere, ove occorra, a norma dell'art. 77 della Costituzione.