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Sez. 5, Sentenza n. 3404 del 20/02/2015 (Rv. 634734 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PROCESSO TRIBUTARIO - TRIBUTI (IN GENERALE) CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO IN GENERE | Scrittura privata non autenticata - Mancanza di data certa - Contestazione - Fatto impeditivo - Natura - Eccezione in senso lato - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634734-01

TRIBUTI (IN GENERALE) ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PROCESSO TRIBUTARIO - TRIBUTI (IN GENERALE) CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO IN GENERE

Nel processo tributario, la mancanza di data certa della scrittura privata non autenticata ha valore di fatto impeditivo del riconoscimento del diritto, sicché configura una eccezione in senso lato, rilevabile anche di ufficio dal giudice, il quale, in tal caso, è tenuto a disporne la comunicazione alle parti. (Fattispecie riguardante l'accertamento dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo al contribuente del diritto ad un credito d'imposta ex art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in deroga al regime ordinario di tassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 4, Costituzione art. 111, Legge 23/12/2000 num. 388 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)