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Sez. 5 - , Ordinanza n. 21820 del 20/09/2017 (Rv. 645630 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Inosservanza – Annullamento in autotutela - Rinnovazione - Decorrenza.
Stato
decisa il 2017-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645630-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, nel caso in cui l'avviso di accertamento sia annullato in via di autotutela, in quanto illegittimamente adottato senza rispettare il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (nel testo vigente "ratione temporis"), la rinnovazione dell'avviso resta soggetta solo all'originario termine decorrente dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, non potendosi far decorrere un nuovo termine dalla rimozione dell'atto. .

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)