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Sez. 3, Sentenza n. 1025 del 14/04/1970 (Rv. 346567 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - SOSTITUZIONE - RIASSUNZIONE IN SEGUITO A CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - DESIGNAZIONE DI ALTRO GIUDICE ISTRUTTORE - EFFETTI - INOSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART 174 COD PROC CIV - NULLITA DEGLI ATTI SUCCESSIVI E DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346567-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - SOSTITUZIONE - RIASSUNZIONE IN SEGUITO A CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - DESIGNAZIONE DI ALTRO GIUDICE ISTRUTTORE - EFFETTI - INOSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART 174 COD PROC CIV - NULLITA DEGLI ATTI SUCCESSIVI E DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

La designazione, da parte del Presidente, di altro giudice istruttore in luogo di quello davanti al quale e stato riassunto il giudizio dopo che la causa era stata cancellata dal ruolo, si risolve in una sostituzione del giudice istruttore e tale provvedimento, ancorche adottato senza l'osservanza delle condizioni di sostanza e di Forma prescritte dall'art 174 cod proc civ, non incide sulla regolarita del contraddittorio nella fase di riassunzione, ne sulla validita degli Atti in essa compiuti e non puo costituire, pertanto, causa di nullita della sentenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 174, Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)