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Sez. 2, Sentenza n. 13109 del 11/12/1992 (Rv. 479983 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Azione giudiziaria per il rispetto delle - Poteri del giudice - In genere | Eliminazione dell'intercapedine nociva - Ordine impartito in sentenza dal giudice al secondo costruttore - Facoltà di scelta del costruttore tra l'arretramento, la costruzione in aderenza e la richiesta di comunione del manufatto del vicino - Permanenza - Limite ex art. 875 cod. civ. - Passaggio in giudicato della sentenza contenente l'ordine specifico di arretrare o di abbattere il manufatto - Giudizio di esecuzione forzata di detta sentenza - Deduzione della facoltà di scelta - Preclusione - Ripristino della situazione antecedente - Facoltà di scelta - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479983-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Azione giudiziaria per il rispetto delle - Poteri del giudice - In genere

L'ordine impartito dal giudice in sentenza al secondo costruttore di eliminare l'intercapedine nociva non pregiudica la facoltà di ottemperarvi mediante l'arretramento alla distanza legale, la costruzione in aderenza o la richiesta di comunione del manufatto del vicino, con il solo limite nel caso previsto dall'art. 875 cod. civ. di dover interpellare il vicino a norma del secondo comma di tale articolo e di doverne subire le scelte, salva la preclusione di ordine puramente processuale, una volta intervenuto il giudicato, di opporre l'anzidetta facoltà di scelta nel giudizio di esecuzione forzata della sentenza di condanna, potendosi pretendere "ex adverso" in tale sede la piena esecuzione ed attuazione del comando contenuto nella sentenza ove questa contenga l'ordine specifico di arretrare o di abbattere il manufatto, senza pregiudizio della facoltà di far valere la scelta in seguito, successivamente al ripristino della situazione antecedente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2933, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)