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Codice civile

Testo in vigore al

Art. 1232 Privilegi, pegno e ipoteche

1. I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.

Art. 1233 Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali

1. Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.

Art. 1234 Inefficacia della novazione

1. La novazione e' senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria.

2. Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione e' valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.

Art. 1235 Novazione soggettiva

1. Quando un nuovo debitore e' sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo.

Sezione II. Della remissione

Art. 1236 Dichiarazione di remissione del debito

1. La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando e' comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.

Art. 1237 Restituzioni volontaria del titolo

1. La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.

2. Se il titolo del credito e' in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.

Art. 1238 Rinunzia alle garanzie

1. La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.

Art. 1239 Fideiussori

1. La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori.

2. La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.

Art. 1240 Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo

1. Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.

Sezione III. Della compensazione

Art. 1241 Estinzione per compensazione

1. Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantita' corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.

Art. 1242 Effetti della compensazione

1. La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non puo' rilevarla d'ufficio.

2. La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si e' verificata la coesistenza dei due debiti.

Art. 1243 Compensazione legale e giudiziale

1. La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantita' di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.

2. Se il debito opposto in compensazione non e' liquido ma e' di facile e pronta liquidazione, il giudice puo' dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e puo' anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.

Art. 1244 Dilazione

1. La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non e' di ostacolo alla compensazione.

Art. 1245 Debiti non pagabili nello stesso luogo

1. Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento.

Art. 1246 Casi in cui la compensazione non si verifica

1. La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi:

  1. 1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato;

  2. 2) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato;

  3. 3) di credito dichiarato impignorabile;

  4. 4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;

  5. 5) di divieto stabilito dalla legge.

Art. 1247 Compensazione opposta da terzi garanti

1. Il fideiussore puo' opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.

2. Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno.

Art. 1248 Inopponibilita' della compensazione

1. Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non puo' opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

2. La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.

Art. 1249 Compensazione di piu' debiti

1. Quando una persona ha verso un'altra piu' debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell'art. 1193.

Art. 1250 Compensazione rispetto ai terzi

1. La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti.

Art. 1251 Garanzie annesse al credito

1. Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non puo' piu' valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.

Art. 1252 Compensazione volontaria

1. Per volonta' delle parti puo' aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.

2. Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.