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Sez. L - , Ordinanza n. 19114 del 06/07/2023 (Rv. 668105 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Decadenza ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Riduzione del termine da duecentosettanta a centottanta giorni ex art. 6, comma 2, della legge citata, così come modif. dall’art. 1, comma 38, della l. n. 92 del 2012 - Estensione agli altri casi stabiliti dall’art. 32, commi 3 e ss., della l. n. 183 del 2010 - Sussistenza - Fattispecie. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668105-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

La riduzione del termine di decadenza per l'impugnazione giudiziale di cui all'art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, così come modificato dall'art. 1, comma 38, della l. n. 92 del 2012, da duecentosettanta a centottanta giorni, si applica anche alle ipotesi di cui ai commi 3 e ss. dell'art. 32 della l. n. 183 del 2010. (Nell'affermare il suddetto principio, la S.C. ha precisato che il termine ridotto non può tuttavia trovare applicazione con riguardo all'impugnativa di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi in data antecedente a quella di entrata in vigore della citata l. n. 92 del 2012, per i quali continua ad operare l'originario termine di impugnazione di duecentosettanta giorni).

Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 38 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)