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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 278 del 1985

Decisione
decisa il 1985-11-05, depositata il 1985-11-08
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:278
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 11155

  • Processo penale
  • Giuramento del testimone
  • Appartenenti a confessioni religiose che non lo ammettono
  • Questione già dichiarata inammissibile
  • Manifesta inammissibilità.
  • pp artt. 142 e 449.
  • cst artt. 2, 3, 8, 19, 21 e 112.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19, 21 e 112, degli artt. 142 e 449 c.p.p., nella parte in cui non prevedono forme equipollenti al giuramento per i testi appartenenti a professioni religiose le quali, dando rilevanza religiosa ad ogni giuramento, prescrivono di non pronunciare mai le parole "lo giuro", in quanto identica questione è stata dichiarata inammissibile. - S. n. 234/1984.

Norme impugnate

  • art. 142 codice di procedura penale del 1930
  • art. 449 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 142 e 449 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 settembre 1984 dal Pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Barbera Maria ed altro, iscritta al n. 1294 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91- bis dell'anno 1985. Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Giovanni Conso.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Torino, con ordinanza del 18 settembre 1984, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19, 21 e 112 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 142 e 449 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono forme equipollenti al giuramento per i testi appartenenti a confessioni religiose le quali, dando rilevanza religiosa ad ogni giuramento prescrivono di non pronunciare mai le parole "lo giuro";
punto 2
considerato che identica questione è stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 234 del 1984.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 142 e 449 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19, 21 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Torino con ordinanza del 18 settembre 1984. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze