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Sez. 3, Sentenza n. 7602 del 03/08/1998 (Rv. 517708 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE | Violazione dell'art. 54 del R.D. n. 1326 del 1914 - Riconducibilità della stessa a violazione dell'art. 51, n. 3 della legge n. 89 del 1913 punita dall'art. 137, comma primo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517708-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare del notaio, la violazione della norma contenuta nell'art. 54, R.D. 10 settembre 1914, n. 1326 (che fa divieto, ai notai, di rogare atti nei quali intervengano persone che non possano giuridicamente obbligarsi, perché non assistite o non autorizzate nel modo espressamente stabilito dalla legge) non è, di per sè, causa di nullità dell'atto, ma dà luogo a mera annullabilità dello stesso. Data inoltre la specificità del precetto di cui all'articolo citato, non è possibile far rientrare la violazione in questione nell'ambito di previsione della disposizione (avente un contenuto precettivo, del pari ben determinato e distinto) di cui all'art. 51, n. 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e per questa via conseguire la punibilità della stessa ai sensi dell'art. 137, legge n. 89 cit. in quanto ciò si porrebbe in violazione del principio di legalità.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 10/09/1914 num. 1326 art. 54, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 51, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)