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Sez. 1, Sentenza n. 2852 del 05/04/1990 (Rv. 466454 - 01)

STAMPA - STAMPA PERIODICA - RETTIFICHE - NOTIZIE O IMMAGINI LESIVE DELL'ONORE O CONTRARIE A VERITÀ, PUBBLICATE SUI GIORNALI - DIRITTO DI RETTIFICA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 47 DEL 1948 SOSTITUITO DALL'ART. 42 DELLA LEGGE N. 416 DEL 1981 - MODALITÀ DI ESERCIZIO - ESERCIZIO A MEZZO DI RAPPRESENTANTE - PROCURA - REQUISITI - MANCANZA DI FORMA SCRITTA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466454-01

STAMPA - STAMPA PERIODICA - RETTIFICHE - NOTIZIE O IMMAGINI LESIVE DELL'ONORE O CONTRARIE A VERITÀ, PUBBLICATE SUI GIORNALI - DIRITTO DI RETTIFICA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 47 DEL 1948 SOSTITUITO DALL'ART. 42 DELLA LEGGE N. 416 DEL 1981 - MODALITÀ DI ESERCIZIO - ESERCIZIO A MEZZO DI RAPPRESENTANTE - PROCURA - REQUISITI - MANCANZA DI FORMA SCRITTA - CONSEGUENZE.*

Il diritto di rettifica di notizie od immagini pubblicate su giornali, che si assumano lesive dell'onore o contrarie a verità, previsto dall'art. 8 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, come sostituito dall'art. 42 della legge 5 agosto 1981 n. 416, può essere esercitato anche a mezzo di rappresentante, e, quindi, pure con procura ad un legale. Peraltro, considerato che l'Esercizio del diritto stesso è soggetto a determinata modalità, e, in particolare, alla redazione per iscritto della rettifica, detta procura deve essere specificamente conferita per il compimento dello atto deve essere sottoscritta dal delegante, con la conseguenza che, in Mancanza di Forma scritta, non insorge il dovere del direttore (od altro responsabile) del giornale di provvedere alla pubblicazione della rettifica (nè, a maggior ragione, è configurabile una sua responsabilità per ritardata pubblicazione della rettifica medesima).*

Riferimenti normativi: Legge 08/02/1948 num. 47 art. 8 CORTE COST., Legge 05/08/1981 num. 416 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)