Sez. 1, Sentenza n. 5868 del 26/05/1995 (Rv. 492487 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - DETERMINAZIONE | Art. 2 del D.L. n. 259 del 1974 - Portata - Abrogazione del secondo comma dell'art. 88 del d.P.R. n. 597 del 1973 - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - DETERMINAZIONE
Per la determinazione dell'imponibile dei fabbricati ai fini della imposta sui redditi, la norma nell'art. 2 del D.L. 6 luglio 1974 n. 259, convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 384, ha introdotto, per il biennio 1974-1975, una semplice variazione, secondo regole diverse da quelle previste dall'art. 88, primo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, dei coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali degli immobili urbani, ma non ha avuto alcun effetto abrogativo, sostitutivo o modificativo dei criteri impositivi del secondo comma dello stesso art. 88 (e dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1960 n. 131 in esso richiamato) che, per la determinazione dell'imponibile, prescrive di far riferimento al reddito effettivo - che il possessore è obbligato a dichiarare - se questo, pur ridotto del 25%, superi per oltre un quinto la rendita catastale aggiornata.
Riferimenti normativi: Legge 23/02/1960 num. 131 art. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 88, Decreto Legge 06/07/1974 num. 259 art. 2, Legge 17/08/1974 num. 384 CORTE COST., Legge 23/02/1960 num. 131 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)