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Sez. 1, Sentenza n. 847 del 27/03/1970 (Rv. 346202 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - DELL'UFFICIO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - ESPOSIZIONE DELLE CENSURE IN MODO DA CONSENTIRE L'INDIVIDUAZIONE DELLA PORTATA E DEI LIMITI DEL RIESAME - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1970-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346202-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - DELL'UFFICIO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - ESPOSIZIONE DELLE CENSURE IN MODO DA CONSENTIRE L'INDIVIDUAZIONE DELLA PORTATA E DEI LIMITI DEL RIESAME - SUFFICIENZA.*

La norma dell'art 38 del RD 8 luglio 1937, n 1516, -nella parte in cui dichiara che l'ufficio tributario, il quale non intenda accettare la decisione della commissione distrettuale, puo impugnarla davanti alla commissione provinciale, dando al contribuente, nei termini all'uopo previsti, comunicazione dell'appello e dei motivi su cui esso si fonda - va interpretata, quanto a quest'ultima proposizione, con riferimento alla norma di cui all'art 342 cod proc civ, sicche, per individuare l'ambito del riesame della controversia in Sede di gravame, non e necessaria una minuziosa e completa rassegna degli elementi diretti a sostenere l'impugnazione, essendo sufficiente che le censure mosse alla decisione impugnata siano esposte in modo da non ingenerare incertezza sulla portata e sui limiti del chiesto riesame. (V 176-69, massima n 338100 2580-68, massima n 335049).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)