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Sez. U, Ordinanza n. 14064 del 26/07/2004 (Rv. 575883 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana - Sindacato delle SS.UU. - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575883-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, che va considerato come una sezione del Consiglio di Stato, è circoscritto ai motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso ai sensi dell'art. 362, primo comma, cod. proc. civ., onde, avverso dette decisioni restano non utilmente deducibili come mezzi di ricorso per cassazione le doglianze relative ad asserite violazioni di legge, anche se di rango costituzionale, fra le quali va ricondotta anche la censura relativa all'applicazione da parte del Consiglio di norme contemplanti un istituto "espunto" dall'ordinamento da una disposizione di legge, la quale non è configurabile in uno sconfinamento di detto giudice dai confini esterni della propria giurisdizione. (In applicazione di tale principio le SS.UU. hanno dichiarato inammissibile il ricorso con cui il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'economia e delle Finanze avevano dedotto come motivo di cassazione di una decisione del Consiglio l'avere detto giudice, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo per la Sicilia ritenuto applicabile un istituto "espunto" dall'ordinamento, interpretando il disposto dell'art. 7, comma settimo, del D.L.. n. 384 del 1992, recante interpretazione autentica dell'art. 2, comma quarto, del D.L. n. 333 del 1992, conv., con modificazioni, nella legge n. 359 del 1992, nel senso che facesse salvi i provvedimenti di allineamento stipendiale di magistrati adottati entro la data dell'11 luglio 1992 ancorché non vistati e registrati dalla Corte dei Conti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/05/1948 num. 654 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)