diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 1069 del 1988

Decisione
decisa il 1988-11-24, depositata il 1988-12-06
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1069
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14055

  • Edilizia e urbanistica
  • Reati urbanistici
  • Condono edilizio
  • Inapplicabilità alla cd. lottizzazione abusiva negoziale
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale concernente l'inapplicabilità del "condono edilizio" al reato di lottizzazione abusiva cd. negoziale - caratterizzata dal solo frazionamento e vendita di lotti - è inammissibile per insufficiente motivazione sulla rilevanza, in quanto l' ordinanza di rimessione non consente di stabilire se al caso di specie sia inapplicabile la nuova disciplina di cui all'art. 18, comma primo, L.n. 47 cit., alla cui stregua la lottizzazione abusiva negoziale postula l'esistenza di condizioni oggettive ulteriori rispetto alla pura e semplice vendita od atto equiparato. (Manifesta inammissibilità della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa agli artt. 31, 34, 35, 38 e 44, L. 28 febbraio 1985 n. 47, nella parte in cui consentono il condono per la sola lottizzazione abusiva con realizzazione di opere). - S. n. 369/1988; O nn. 317, 704, 805/1988.

Norme impugnate

  • art. 31 legge 28 febbraio 1985, n. 47
  • art. 35 legge 28 febbraio 1985, n. 47
  • art. 44 legge 28 febbraio 1985, n. 47
  • art. 34 legge 28 febbraio 1985, n. 47
  • art. 38 legge 28 febbraio 1985, n. 47

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con l'ordinanza emessa il 23 novembre 1987 dal Pretore di Nola nel procedimento penale a carico di Falco Domenico ed altri, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Nola, con ordinanza 23 novembre 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, nella parte in cui non ammetterebbe ad oblazione la lottizzazione abusiva negoziale, caratterizzata dal solo frazionamento e vendita di lotti, così come invece consente per la lottizzazione abusiva realizzata con l'esecuzione di opere, ex art. 17 della l. 28 gennaio 1977 n. 10, modificato dall'art. 20 della legge impugnata, in conseguente violazione dell'art. 3 Cost.; che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha richiesto declaratoria d'inammissibilità della questione o, in ogni caso, d'infondatezza;
punto 2
Considerato che questa Corte ha ripetutamente dichiarato inammissibile la proposta questione, sotto il riflesso che i giudici a quo si limitano a riferire che si tratta di lottizzazione abusiva negoziale, caratterizzata da frazionamento e vendita di lotti, senza tenere conto che l'art. 18 della legge impugnata ha riformulata la fattispecie, attribuendo la qualifica di "abusiva" esclusivamente a quella lottizzazione negoziale che, attraverso il frazionamento e la vendita del terreno in lotti, abbia sostanzialmente predisposto l'illecita trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi (cfr. ordinanze 317, 369, 704 e 805 del 1988), che, però, una siffatta predisposizione può essere desunta soltanto da talune caratteristiche dei lotti, quali la dimensione, in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione: sempreché il tutto, in relazione ad elementi riferiti agli acquirenti, denunci in modo univoco la destinazione a scopo edificatorio; che di tutti tali elementi nemmeno l'attuale ordinanza reca traccia, in guisa che la Corte ancora una volta non è in grado di valutare la rilevanza della questione per insufficienza della motivazione;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata dal Pretore di Nola, con ordinanza 23 novembre 1987, in riferimento all'art. 3 Cost. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze