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Sez. 1, Sentenza n. 550 del 07/03/1963 (Rv. 260731 - 01)

FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - DECRETO DI MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - RICORRIBILITA PER CASSAZIONE - DECRETO DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI MODIFICA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1963-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260731-01

FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - DECRETO DI MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - RICORRIBILITA PER CASSAZIONE - DECRETO DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI MODIFICA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

Mentre il decreto con il quale il tribunale, esercitando, sia pure per impulso di parte, il suo potere discrezionale, abbia modificato il precedente decreto di liquidazione del compenso al curatore del fallimento, emesso a norma dell'art 39 del RD 16 marzo 1942 n 267, e al pari di questo, un provvedimento giurisdizionale decisorio suscettibile di ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art 111 della Costituzione, non ha, invece, contenuto decisorio e non e, quindi, ricorribile per Cassazione il provvedimento del tribunale di rigetto della istanza di modifica dell'anzidetto decreto di liquidazione. (V 34/60, 3236/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)