diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5842 del 16/02/1987 Ud. (dep. 09/05/1987) Rv. 175937 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - PUNTI NON ESPRESSAMENTE INDICATI NEI MOTIVI DI APPELLO - ESAME - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175937-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - PUNTI NON ESPRESSAMENTE INDICATI NEI MOTIVI DI APPELLO - ESAME - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Il principio "tantum devolutum quantum appellatum", sancito dal primo comma dell'art. 515 cod. proc. pen., pur non precludendo in modo assoluto al giudice di appello di esaminare i punti della decisione non espressamente indicati nei motivi di impugnazione, impone tuttavia, perché l'esame possa estendersi eccezionalmente a detti punti, che essi siano connessi con vincolo di carattere essenziale a quelli specificamente impugnati. Tale connessione non ricorre tra la riduzione della misura della pena, oggetto di specifica richiesta nei motivi di appello, e la concessione della sospensione condizionale della stessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)