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Sez. 2, Sentenza n. 752 del 26/03/1969 Ud. (dep. 30/06/1969) Rv. 112015 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA -NOTIFICAZIONI - DELL'ESTRATTO DELLA SENTENZA CONTUMACIALE -INDICAZIONE DEL DISPOSITIVO - REQUISITO ESSENZIALE.*
Stato
decisa il 1969-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112015-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA -NOTIFICAZIONI - DELL'ESTRATTO DELLA SENTENZA CONTUMACIALE -INDICAZIONE DEL DISPOSITIVO - REQUISITO ESSENZIALE.*

La finalita della notificazione dell'estratto della sentenza contumaciale, imposta dall'art.500 cod.proc.pen. e quella di dare notizia all'imputato che una sentenza e stata pronunciata in sua contumacia e in tal modo, attraverso la comunicazione dei suoi estremi, porre l'imputato stesso in grado d'esercitare il diritto d'impugnazione, entro il termine fissato dalla legge. E indubbio che, tra i requisiti dello estratto il piu importante e quello concernente l'indicazione del dispositivo della sentenza, poiche e in base ad esso che l'imputato valuta il suo interesse a proporre l'impugnazione pertanto, se nell'estratto notificato la pena inflitta viene indicata in misura diversa da quella reale ne risulta gravemente pregiudicata la liberta di scelta dell'imputato fra l'acquiescenza alla decisione e la proposizione del gravame, con la conseguenza che l'erroneo estratto dev'essere considerato giuridicamente invalido. (Conf.111213, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)