REGOLAMENTO (CEE) N. 3781/85 DEL CONSIGLIO del 31 dicembre 1985 che stabilisce i provvedimenti da prendere nei confronti degli operatori che non rispettano talune disposizioni sulla pesca previste dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 163, paragrafo 3, l'articolo 164, paragrafo 2, l'articolo 165, paragrafo 8, l'articolo 349, para- grafo 5, l'articolo 351, paragrafo 5, e l'articolo 352, paragrafo 9,vista la proposta della Commissione,considerando che, per garantire l'osservanza da parte degli operatori della normativa di accesso alle acque e alle risorse, stabilita dall'atto di adesione, è necessario adottare delle disposizioni ai sensi delle quali gli stati membri vietano, per un certo periodo, la pesca ad un operatore che non si conformi a detta normativa, ad integrazione del regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3723/85 (2);considerando che, a norma dell'articolo 164, paragrafo 2, dell'atto di adesione, le attività di pesca specializzate delle navi battenti bandiera di uno stato membro attuale nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna si esercitano secondo le stesse modalità di accesso e di controllo di quelle stabilite per la navi spagnole autorizzate ad esercitare la loro attività di pesca nelle zone di pesca degli stati membri attuali; che per le altre attività di pesca esercitate a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, dell'atto di adesione, conviene applicare alle navi in questione un regime paragonabile a quello applicabile alle attività di pesca non specializzate delle navi battenti bandiera della Spagna nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli stati membri attuali;considerando che occorre prevedere la possibilità di decidere circa le necessarie modalità di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (3);considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni della Comunità possono adottare, prima dell'adesione, le misure di cui agli articoli 163, 164, 165, 349, 351 e 352 dell'atto di adesione e che queste misure prendono effetto soltanto con riserva e alla data dell'entrata in vigore di detto trattato,
Testo in vigore al
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il presente regolamento determina le misure intese a garantire il rispetto della normativa di accesso alle acque ed alle risorse, di cui agli articoli 163, 164, 165, 349 e 352 dell'atto di adesione, da parte dei pescherecci battenti bandiera di uno stato membro o registrati in uno stato membro.
Art. 2
1. Le competenti autorità degli stati membri notificano immediatamente alla Commissione e allo stato membro di bandiera, o allo stato membro di registrazione, in appresso denominato «stato membro», qualsiasi infrazione constatata alla normativa di cui all'articolo 1, precisando il nome ed i contrassegni d'identificazione del peschereccio interessato, il nome del capitano, del proprietario ed eventualmente del noleggiatore, le condizioni in cui si è verificata l'infrazione e le azioni penali o amministrative intentate e le altre misure eventualmente adottate, come pure qualsiasi decisione giudiziaria relativa a tale infrazione.2. Sulla base di una decisione giudiziaria notificata o in qualsiasi altro caso di constatazione di un'infrazione alla normativa di cui al paragrafo 1, lo stato membro non può più iscrivere il peschereccio in questione, alle condizioni previste dagli articoli 3 e 4, sui progetti di elenchi periodici che sottopone alla Commissione.
Art. 3
1. Fatto salvo il paragrafo 2, lo stato membro non può più iscrivere il peschereccio per il quale l'infrazione è stata constatata, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, su un progetto di elenco periodico per un periodo di quattro mesi, periodo che può essere portato fino a dodici mesi in caso di nuova infrazione.2. Nel caso in cui l'esercizio delle attività di pesca specializzata di cui agli articoli 160, 164, 349, 351 dell'atto di adesione, nonché nel caso di pesca del tonno bianco, del pesce spada, della verdesca e del fieto, di cui agli articoli 165 e 352 di detto atto, il periodo di non iscrizione è di due mesi e può essere portato fino a quattro mesi in caso di nuova infrazione.
Art. 4
1.
Allorché si sia constatato, in applicazione dell'arti-
colo 2, paragrafo 2, che un peschereccio ha esercitato attività
di pesca senza autorizzazione, non può più essere iscritto dallo stato membro di bandiera su un progetto di elenco periodico:aper un periodo di quattro mesi, nel caso delle attività di pesca specializzata di cui agli articoli 160, 164, 165, 349, 351 dell'atto di adesione, nonché nel caso di pesca del tonno bianco, del pesce spada, della verdesca e del fieto di cui agli articoli 165 e 352 di detto atto; tale periodo può essere portato fino a sei mesi in caso di nuova infrazione;bper un periodo di otto mesi, nel caso di attività di pesca diverse da quelle previste alla lettera a); tale periodo può essere portato fino a diciotto mesi in caso di nuova infrazione.2. Tuttavia, invece di adottare le misure di cui al paragrafo 1, lo stato membro può non iscrivere su un
progetto d'elenco periodico, per i medesimi periodi, un altro peschereccio armato dal proprietario o dal noleggiatore del primo peschereccio che, al momento dell'infrazione, figurava su un elenco periodico.
Art. 5
Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.
Art. 6
Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.Per il Consiglio Il Presidente R. STEICHEN