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REGOLAMENTO (CEE) N. 3781/85 DEL CONSIGLIO del 31 dicembre 1985 che stabilisce i provvedimenti da prendere nei confronti degli operatori che non rispettano talune disposizioni sulla pesca previste dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 163, paragrafo 3, l'articolo 164, paragrafo 2, l'articolo 165, paragrafo 8, l'articolo 349, para- grafo 5, l'articolo 351, paragrafo 5, e l'articolo 352, paragrafo 9,vista la proposta della Commissione,considerando che, per garantire l'osservanza da parte degli operatori della normativa di accesso alle acque e alle risorse, stabilita dall'atto di adesione, è necessario adottare delle disposizioni ai sensi delle quali gli stati membri vietano, per un certo periodo, la pesca ad un operatore che non si conformi a detta normativa, ad integrazione del regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3723/85 (2);considerando che, a norma dell'articolo 164, paragrafo 2, dell'atto di adesione, le attività di pesca specializzate delle navi battenti bandiera di uno stato membro attuale nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna si esercitano secondo le stesse modalità di accesso e di controllo di quelle stabilite per la navi spagnole autorizzate ad esercitare la loro attività di pesca nelle zone di pesca degli stati membri attuali; che per le altre attività di pesca esercitate a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, dell'atto di adesione, conviene applicare alle navi in questione un regime paragonabile a quello applicabile alle attività di pesca non specializzate delle navi battenti bandiera della Spagna nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli stati membri attuali;considerando che occorre prevedere la possibilità di decidere circa le necessarie modalità di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (3);considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni della Comunità possono adottare, prima dell'adesione, le misure di cui agli articoli 163, 164, 165, 349, 351 e 352 dell'atto di adesione e che queste misure prendono effetto soltanto con riserva e alla data dell'entrata in vigore di detto trattato,

Testo in vigore al

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