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Sez. 1, Sentenza n. 6420 del 22/04/2003 (Rv. 562387 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE | Onere di elezione del domicilio per il procuratore esercente fuori della circoscrizione del tribunale di appartenenza - Art. 82 R.D. n. 37 del 1934 - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2003-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562387-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - il quale prevede l'onere, per il difensore che esercita il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, di eleggere domicilio, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, e stabilisce, in caso d'inosservanza, che il domicilio s'intende eletto presso la cancelleria del giudice adito -, giacché la formalità imposta, giustificata dalla diversità di posizione intercorrente tra il difensore che esercita fuori della sua circoscrizione e quello che invece esercita nell'ambito della stessa, non tocca affatto il diritto di difesa, il quale presuppone pur sempre la diligenza e l'autoresponsabilità dell'avvocato, né incide in alcun modo sul diritto al giudice terzo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)