Sez. L, Sentenza n. 6847 del 22/03/2010 (Rv. 612113 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Licenziamento ingiustificato - Risarcimento del danno biologico - Effetto automatico - Esclusione - Onere della prova - A carico del dirigente - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
Il dirigente che, in conseguenza della risoluzione del rapporto con il datore di lavoro causata dal recesso ingiustificato di quest'ultimo, chieda il risarcimento del danno biologico riconducibile alla condotta datoriale, è tenuto a provare i comportamenti datoriali cui addebita, in ragione della loro gravità, la lesione del decoro e dell'integrità psico-fisica e l'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo, non derivando gli effetti risarcitori automaticamente dall'accertata illegittimità del recesso (a cui è, invece, correlato direttamente il diritto all'indennità supplementare di preavviso), senza che possa al riguardo operare, ai sensi dell'art. 1229, comma primo, cod. civ., alcuna clausola di esclusione, in via preventiva, della responsabilità datoriale che, ove prevista, sarebbe inficiata da nullità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)