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Sez. 4 - , Sentenza n. 35057 del 17/11/2020 Ud. (dep. 10/12/2020) Rv. 280388 - 01

TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Procedimento davanti alla Corte di cassazione - Applicazione del rito cartolare ai sensi del d.l. n. 137 del 2020 - Ritardo nella comunicazione alle parti della requisitoria trasmessa dal procuratore generale - Sanzioni processuali - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280388-01

TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

In tema di disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19 nei procedimenti innanzi alla Corte di cassazione, l'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non prevede alcuna sanzione processuale in caso di violazione del termine di comunicazione alle parti della requisitoria trasmessa dal procuratore generale alla cancelleria della Corte, sicché, l'eventuale ritardo nella comunicazione, può determinare il rinvio dell'udienza soltanto laddove abbia effettivamente pregiudicato l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato o delle altri parti del procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8, Legge 18/12/2020 num. 176 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)