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Sez. 1, Sentenza n. 850 del 25/03/1971 (Rv. 350714 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - CENSURE RELATIVE A QUESTIONI ASSORBITE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350714-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - CENSURE RELATIVE A QUESTIONI ASSORBITE - INAMMISSIBILITA.*

E inammissibile il ricorso incidentale, qualora proponga censure che non siano dirette contro una statuizione, sia pure implicita, della sentenza di appello, ma siano relative a questione sulla quale il giudice di secondo grado non ha pronunciato a seguito dell'assorbimento dei motivi di gravame al riguardo sollevati per effetto della decisione su di un punto preliminare. (Conf 2321'70, mass n 348513 ed altre).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)