Sez. 1, Sentenza n. 5593 del 16/09/1983 (Rv. 430531 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - PRONUNZIA DI SEPARAZIONE SENZA ADDEBITO - PRESUPPOSTI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - PRONUNZIA DI SEPARAZIONE SENZA ADDEBITO - PRESUPPOSTI.*
L'art. 151 cod. civ. consente, in presenza dell'irreversibile frattura familiare e dell'intollerabilità della convivenza dei coniugi, la pronunzia di separazione senza addebito quando non sia stata raggiunta la prova che uno dei coniugi od entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)