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Sez. 1, Sentenza n. 5593 del 16/09/1983 (Rv. 430531 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - PRONUNZIA DI SEPARAZIONE SENZA ADDEBITO - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1983-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430531-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - PRONUNZIA DI SEPARAZIONE SENZA ADDEBITO - PRESUPPOSTI.*

L'art. 151 cod. civ. consente, in presenza dell'irreversibile frattura familiare e dell'intollerabilità della convivenza dei coniugi, la pronunzia di separazione senza addebito quando non sia stata raggiunta la prova che uno dei coniugi od entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)