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Sez. 4, Sentenza n. 4527 del 25/01/1982 Ud. (dep. 03/05/1982) Rv. 153520 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - DETERMINAZIONE DELLA PENA DA PARTE DEI PRIMI GIUDICI CON RIFERIMENTO AL GRADO DELLA COLPA - DEFINIZIONE DI "PENA EQUA" - FATTA DAI GIUDICI D'APPELLO CON RIFERIMENTO ALLA DETTA DETERMINAZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153520-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - DETERMINAZIONE DELLA PENA DA PARTE DEI PRIMI GIUDICI CON RIFERIMENTO AL GRADO DELLA COLPA - DEFINIZIONE DI "PENA EQUA" - FATTA DAI GIUDICI D'APPELLO CON RIFERIMENTO ALLA DETTA DETERMINAZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*

Non difetta di motivazione la sentenza di appello che definisce "equa" la pena inflitta dai primi giudici in rapporto al grado della colpa evidenziata nella decisione in quanto esprime un giudizio sufficiente in riferimento ad uno degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. a cui dai predetti giudici è stato attribuito valore determinante. Per la integrazione delle motivazioni (d'appello e di primo grado) in caso di conferma della decisione di primo grado da parte del giudice di appello vi è giurisprudenza costante. V., fra le ultime, 147528. Per la sufficienza della dichiarazione di adeguatezza della pena inflitta al caso concreto V. Mass. N. 147634.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)