Sez. 1 - , Ordinanza n. 286 del 09/01/2023 (Rv. 666646 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - COOBBLIGATO DEL FALLITO | Liquidatore giudiziale - Compiti di gestione e di amministrazione – Esclusiva attribuzione – Legittimazione a proporre istanza di fallimento o di risoluzione del concordato – Inconfigurabilità – Obblighi di segnalazione agli altri organi concorsuali – Insussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - COOBBLIGATO DEL FALLITO
In tema di concordato preventivo, al liquidatore giudiziale fanno capo meri compiti di gestione e di amministrazione, non radicandosi in capo a detto organo la legittimazione a proporre istanza di fallimento o di risoluzione del concordato, né configurandosi, a suo carico, alcun obbligo di segnalazione al Pubblico Ministero, al giudice delegato o al comitato dei creditori circa le criticità ed opacità del piano concordatario o le asserite irregolarità nella determinazione del quorum e nel conteggio della maggioranza del voto dei creditori.
Legge Falliment. art. 182, Legge Falliment. art. 186 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)