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Sez. 1 - , Ordinanza n. 286 del 09/01/2023 (Rv. 666646 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - COOBBLIGATO DEL FALLITO | Liquidatore giudiziale - Compiti di gestione e di amministrazione – Esclusiva attribuzione – Legittimazione a proporre istanza di fallimento o di risoluzione del concordato – Inconfigurabilità – Obblighi di segnalazione agli altri organi concorsuali – Insussistenza.
Stato
decisa il 2023-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666646-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - COOBBLIGATO DEL FALLITO

In tema di concordato preventivo, al liquidatore giudiziale fanno capo meri compiti di gestione e di amministrazione, non radicandosi in capo a detto organo la legittimazione a proporre istanza di fallimento o di risoluzione del concordato, né configurandosi, a suo carico, alcun obbligo di segnalazione al Pubblico Ministero, al giudice delegato o al comitato dei creditori circa le criticità ed opacità del piano concordatario o le asserite irregolarità nella determinazione del quorum e nel conteggio della maggioranza del voto dei creditori.

Legge Falliment. art. 182, Legge Falliment. art. 186 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)