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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 380 del 1993

Decisione
decisa il 1993-10-06, depositata il 1993-10-14
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:380
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 19797

  • Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (giudizio per)
  • Legittimazione ad esser parte del conflitto
  • Legittimazione delle province
  • Esclusione
  • Conflitto sollevato dalla provincia di torino nei confronti del governo
  • Inammissibilità, per difetto di requisiti soggettivi.
Leggi la massima
La nozione di "potere dello Stato", di cui all'art. 134 Cost., può estendersi a figure esterne all'organizzazione dello Stato nei soli casi in cui queste esercitino poteri che rientrano nello svolgimento di più ampie funzioni, i cui atti finali siano imputati allo Stato-autorità; ciò non si verifica per le Province, le quali sono dunque prive di legittimazione a sollevare conflitti fra poteri innanzi alla Corte costituzionale. (Inammissibilità - per difetto dei requisiti di ordine soggettivo prescritti dall'art. 37, comma primo, l. n. 87 del 1953 - del conflitto sollevato dalla Provincia di Torino nei confronti del Governo, in relazione agli artt. 3 e 8 del d.l. 22 maggio 1993, n. 155). - O. 23 maggio 1990 s.n.; nel senso della legittimazione del comitato promotore di referendum abrogativo, v. S. 69/1978.

Norme impugnate

  • art. 8 d.l. 22 maggio 1993, n. 155
  • art. 3 d.l. 22 maggio 1993, n. 155

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato sollevato dalla Provincia di Torino nei confronti del Governo della Repubblica, con ricorso depositato in Cancelleria il 21 giugno 1993 ed iscritto al n. 48 del registro ammissibilità conflitti; Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993, il Giudice relatore Francesco Guizzi;
punto 1
Ritenuto che gli articoli 3 ed 8 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, prevedono riduzioni ai contributi spettanti alle amministrazioni provinciali e limitano, inoltre, l'ammontare dei mutui che la Cassa depositi e prestiti può concedere per il finanziamento degli investimenti degli enti locali; che la Provincia di Torino ritiene che tali disposizioni compromettano l'esercizio delle sue funzioni, costituzionalmente garantite, e ledano altresì la sua autonomia finanziaria e statutaria; che contro le norme del decreto-legge, prima indicate, la Provincia ha sollevato conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato nei confronti del Governo della Repubblica, invocando, a sostegno dell'ammissibilità del ricorso, la sent. n. 69 del 1978 di questa Corte;
punto 2
Considerato che non sussistono i requisiti di ordine soggettivo prescritti dal primo comma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte), dal momento che la Provincia non agisce come soggetto appartenente al complesso di autorità costituenti lo Stato, nell'accezione propria dell'art. 134 della Costituzione; che non vale il richiamo della ricorrente alla sent. n. 69 del 1978, giacché la nozione di "potere dello Stato", ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, può estendersi - come è stato già chiarito (v., ad es., l'ord. 23 maggio 1990) - a figure esterne all'organizzazione dello Stato nei soli casi in cui queste esercitino poteri che rientrano nello svolgimento di più ampie funzioni, i cui atti finali siano imputati allo Stato-autorità; che le considerazioni svolte assorbono ogni ulteriore profilo d'inammissibilità;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, sollevato dalla Provincia di Torino nei confronti del Governo della Repubblica, in relazione agli artt. 3 e 8 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA ----- AVVERTENZA: La decisione sopra pubblicata è relativa al ricorso n. 48 reg. unico amm. confl. riportato alla pag. 29 della presente Gazzetta Ufficiale.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze