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Sez. 1, Sentenza n. 2020 del 02/04/1982 (Rv. 419873 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - PRESUPPOSTI - MANCATO SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE DI COLPA EX ART. 2600, TERZO COMMA, COD. CIV. ED ESISTENZA DI UN DANNO RISARCIBILE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419873-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - PRESUPPOSTI - MANCATO SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE DI COLPA EX ART. 2600, TERZO COMMA, COD. CIV. ED ESISTENZA DI UN DANNO RISARCIBILE - IRRILEVANZA.*

La sanzione della pubblicazione della sentenza, a carico del responsabile di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2600 secondo comma cod. civ., può essere irrogata in base al mero riscontro di Atti di concorrenza, per i quali non sia stata vinta la presunzione di colpa di cui al terzo comma di detta norma, a prescindere, pertanto, dal concreto verificarsi di un danno risarcibile. (V 1535/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2599, Cod. Civ. art. 2600

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)