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Sez. 1, Sentenza n. 4782 del 11/02/1985 Ud. (dep. 16/05/1985) Rv. 169221 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI CONDANNA - MOTIVAZIONE - RECIPROCA INTEGRAZIONE DEGLI INDIZI - INCENSURABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169221-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI CONDANNA - MOTIVAZIONE - RECIPROCA INTEGRAZIONE DEGLI INDIZI - INCENSURABILITÀ - LIMITI.*

È incensurabile in Sede di legittimità la sentenza del giudice di merito che ricavi il convincimento di colpevolezza dell'imputato, traendolo unitariamente dalla convergenza e dalla reciproca integrazione degli indizi, sia pure carenti di autonomia probatoria, quando il risultato dell'operazione concettuale di collegamento non abbia alternative derivanti dalla ritenuta colpevolezza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 537

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)