diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 298 del 07/02/1966 Ud. (dep. 10/10/1966) Rv. 102624 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - PRECEDENZA DI FATTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1966-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102624-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - PRECEDENZA DI FATTO - NOZIONE.*

La precedenza di fatto sussiste solo quando il veicolo si trovi all'incrocio con tale anticipo da rendere impossibile la collisione e senza che l'altro conducente, cui spetti la precedenza di diritto, sia tenuto a rallentare oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia e, tanto meno, a fermarsi.*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)