Sez. 1, Sentenza n. 4507 del 11/07/1981 (Rv. 415218 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - INVALIDITA O INEFFICACIA DEL CONTRATTO POSTO A FONDAMENTO DELLA CONSEGNA DI UN BENE - AZIONE DI RESTITUZIONE DI QUEST'ULTIMO - CARATTERE REALE - ESCLUSIONE - CARATTERE PERSONALE - CONFIGURABILITA - PRESCRIZIONE - APPLICABILITA - INTERRUZIONE CON ATTI DI MESSA IN MORA - AMMISSIBILITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - INVALIDITA O INEFFICACIA DEL CONTRATTO POSTO A FONDAMENTO DELLA CONSEGNA DI UN BENE - AZIONE DI RESTITUZIONE DI QUEST'ULTIMO - CARATTERE REALE - ESCLUSIONE - CARATTERE PERSONALE - CONFIGURABILITA - PRESCRIZIONE - APPLICABILITA - INTERRUZIONE CON ATTI DI MESSA IN MORA - AMMISSIBILITA.*
L'Azione di restituzione di un bene fondata sull'invalidita o sull'inefficacia (originaria o sopravvenuta) del contratto, in esecuzione del quale il bene stesso e stato consegnato alla controparte, ha natura, non di Azione di rivendica, bensi di Azione contrattuale personale e, come tale, e soggetta a prescrizione, suscettibile di interruzione con Atti di messa in mora. (V 2039/74, mass n 370317; (V 534/72, mass n 356541).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)